Gli operatori professionali che svolgono le attività elencate nell’art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 hanno l’obbligo di registrazione al RUOP:
- gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante (importatori da Paesi terzi);
- gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (produttori vivaisti e commercianti all’ingrosso);
- gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati (esportatori verso Paesi terzi);
- gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi IPPC/FAO;
- gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere precedente, se richiesto da un atto di esecuzione della Commissione.
Sono esentati dall’iscrizione al RUOP:
- gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, ad eccezione degli operatori professionali che forniscono piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita tramite contratti a distanza;
- gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi ad eccezione degli operatori professionali che importano sementi da paesi terzi o esportano sementi verso Paesi terzi;
- gli operatori professionali la cui attività professionale si limita al solo trasporto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, per conto di un altro operatore professionale;
- gli operatori professionali la cui attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
Per richiedere la registrazione al RUOP gli operatori professionali devono presentare domanda in bollo da 16,00 € al Servizio Fitosanitario Regionale competente per sede legale, completa delle informazioni previste nell’art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031.
Gli operatori professionali con sede legale in Lombardia devono presentare la domanda attraverso l’applicativo “Caronte” disponibile al link: https://caronte.ersaflombardia.it.
La documentazione compilata attraverso Caronte va scaricata, firmata dal titolare/legale rappresentante, va apposta la marca da bollo da 16,00 € e inoltrata attraverso lo stesso applicativo.
E' stato pubblicata la procedura operativa per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali al Registro Ufficiale degli Operatori professionali di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19. Per scaricarlo cliccare qui
Informazioni e contatti
Consulta la sezione “Come contattarci”
L’operatore professionale che intende chiedere la cancellazione dal RUOP deve inviare comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale al seguente indirizzo di posta certificata fitosanitario@pec.regione.lombardia.it, utilizzando il modello di richiesta cancellazione RUOP e allegando la copia di un documento di identità in corso di validità.
Il Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 19/2021 può revocare la registrazione al RUOP nei seguenti casi:
- nel caso in cui l’operatore professionale non abbia comunicato la variazione dei dati di registrazione entro 10 giorni dalla richiesta del Servizio Fitosanitario Regionale;
- nel caso in cui l’operatore professionale non svolga più le attività di cui all’art. 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031, da almeno due anni.
Il Servizio Fitosanitario Regionale, competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all’operatore professionale che ne fa richiesta l’autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 2019/827 se:
- ha dimostrato all'Autorità Competente la necessaria conoscenza delle norme riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi soggetti alle misure di emergenza, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione;
- ha dimostrato all'Autorità Competente la necessaria conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre azioni richieste per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui alla lettera a);
- dispone di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi di cui alla lettera a) che colpiscono o possono colpire le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti;
- ha dimostrato all'Autorità Competente la conoscenza e la competenza necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto in relazione agli organismi nocivi;
- ha dimostrato all'Autorità Competente di possedere o di avere accesso alle attrezzature e alle strutture necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto e di avere inoltre la capacità di adottare le misure di cui alla lettera b);
- ha nominato una persona responsabile della comunicazione con l'Autorità Competente in merito alle disposizioni del presente Regolamento e ha comunicato i relativi contatti all'Autorità Competente.
La verifica dei requisiti viene acquisita da parte del Servizio Fitosanitario Regionale mediante l'invio a mezzo di posta elettronica di un test costituito da 30 domande a risposta multipla.
Nel caso di operatori professionali con centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, la richiesta di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante deve essere inoltrata a ciascun Servizio Fitosanitario Regionale competente per quel territorio.
Gli operatori professionali iscritti al RUOP devono rispettare le seguenti disposizioni:
E' stato pubblicato il decreto ministeriale del 27 luglio 2022, n. 333987 concernente i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
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In caso di accertamento da parte del servizio fitosanitario del mancato pagamento del diritto obbligatorio di cui al presente punto 3 verrà applicata la sanzione amministrativa di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472 oltre al recupero della somma non corrisposta comprensiva degli interessi legali.
L’importo della sanzione per il mancato pagamento del diritto obbligatorio annuale a seguito accertamento da parte del Servizio fitosanitario sarà pari al 30 % dell’importo dovuto.