L’importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari da Paesi terzi sono regolamentate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 e dai relativi atti collegati.
Nell’Allegato XI parte A del Reg. 2019/2072 sono elencate le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti e i rispettivi Paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione e per i quali è previsto il controllo sistematico da parte del Servizio Fitosanitario.
Nell’Allegato XI parte B del Reg. 2019/2072 sono elencati i rispettivi codici NC delle piante e dei rispettivi Paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell’articolo 73 del Regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione e per i quali è previsto il controllo da parte del Servizio Fitosanitario a campione su almeno l’1% delle partite introdotte.
Nell’Allegato XI parte C del Reg. 2019/2072 sono elencate le piante e i rispettivi Paesi terzi di origine o di spedizione, per le quali non è richiesto il certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione.
Nell’Allegato VI del Reg. 2019/2072 sono elencate le piante, i prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione se provenienti da alcuni Paesi terzi.
I soggetti che intendono importare piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato XI parte A e B del Reg. 2019/2072 devono:
- Essere registrati al RUOP come importatori, ad esclusione dei privati cittadini che importano piccoli quantitativi di merci per uso personale non destinato ad essere ceduto ad altri soggetti o commercializzato.
- Importare le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti attraverso uno dei punti di controllo frontalieri autorizzati dall’Unione. In Lombardia l’unico punto di controllo frontaliero autorizzato è l’aeroporto di Malpensa.
- Notificare al competente servizio fitosanitario l’arrivo della partita di merce attraverso TRACES. La notifica può essere effettuata solo dagli operatori doganali abilitati.
- Pagare i diritti obbligatori per controlli all'importazione (tariffa) previsti in Allegato IV, CAPO I, Sezione VIII del Reg. 2017/625.
- Importare le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti scortate da un certificato fitosanitario emesso dal Servizio Fitosanitario del Paese terzo di origine completo delle eventuali prescrizioni particolari riportate nell’Allegato VII del Reg. 2019/2072 relativo all’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione.
- Nel caso di importazioni di sementi elencati nell’Allegato I del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 è necessario che le varietà di sementi importate siano registrate nei registri comunitari delle varietà e venga presentato al servizio fitosanitario del punto di controllo frontaliero il nulla osta importazione materiale sementiero rilasciato dal Servizio Fitosanitario competente per sede legale.
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