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Passaporto delle piante

Passaporto delle piante

Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che attesta il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • sono indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
  • sono rispettate le disposizioni riguardanti la presenza, sulle piante da impianto, di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione;
  • sono rispettate le eventuali prescrizioni in materia di spostamento nell'Unione stabilite dall’autorità competente.

Nel caso di introduzione e/o spostamento nelle zone protette devono essere indenni dal rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta.

Il passaporto delle piante è richiesto per lo spostamento nel territorio dell'Unione di tutte le piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti elencate nell’allegato XIII del Regolamento (UE) 2019/2072.

Nel caso delle Zone Protette l’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti e le relative zone protette sono riportate negli allegati IX e XIV del Regolamento (UE) 2019/2072.

 

Informazioni e contatti

Consulta la sezione “Come contattarci

Il passaporto delle piante non è richiesto:

1) Per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti.

    Tale eccezione non si applica:

  • agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza;
  • agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette;
  • per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dello stesso operatore registrato situati a breve distanza tra loro.

2) Nel caso in cui gli spostamenti abbiano luogo all'interno di due o più Stati membri, per l'eccezione all'obbligo del passaporto delle piante è necessaria l'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Gli Operatori professionali appongono i passaporti delle piante sull'unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante può essere apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto. Il passaporto delle piante è facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate devono essere inalterabili e durature.

Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene deve contenere le seguenti informazioni:

  • la dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante — PZ, nel caso di passaporti destinate a zone protette, nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, separate da una barra obliqua (/);
  • immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione, se destinate verso una zona protetta;
  • la bandiera dell'Unione nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero;
  • la lettera «A», seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà;
  • la lettera «B», seguita dal codice di due lettere per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino seguito dal codice di due cifre della regione in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione che rilascia il passaporto delle piante;
  • la lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità (*) della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione (Il codice di tracciabilità può anche essere integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita);
  • la lettera «D», se del caso seguita da:
  1. il nome del paese terzo di origine, o
  2. il codice di due lettere, dello Stato membro di origine.

(*) il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  1. sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
  2. appartengono a tipi o specie regolamentati da specifici atti di esecuzione, es. piante soggette a passaporto ZP.

Nel caso di piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato come materiale pre-base, di base o certificato o come sementi o tuberi-seme pre-base, di base o certificati, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta in conformità delle rispettive specifiche disposizioni normative. In tal caso il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione deve contenere le seguenti informazioni:

  • la dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante — PZ», nel caso di spostamento in zone protette, nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, separate da una barra obliqua (/);
  • immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione, se destinate in una zona protetta;
  • la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica. Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza;
  • il codice di tracciabilità.

«Codice di tracciabilità»: codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale.

Il Servizio Fitosanitario Regionale rilascia all'Operatore professionale un'autorizzazione a emettere i passaporti delle piante («autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante») per piante, prodotti vegetali e altri oggetti qualora tale operatore soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

  • possiede le conoscenze necessarie per effettuare i controlli riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e se del caso gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;
  • dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità.

Per poter essere autorizzati a rilasciare i passaporti gli operatori professionali devono:

  • essere registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP);
  • presentare richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante in bollo (16,00 €) debitamente compilata tramite l’applicativo Caronte (https://caronte.ersaflombardia.it/) e tramite posta certificata (fitosanitario@pec.regione.lombardia.it), corredata della seguente documentazione:
    1. marca da bollo (16,00 €);
    2. copia documento di identità in corso di validità;
    3. elenco dei vegetali (nome botanico) di cui si intende richiedere l’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;

attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti obbligatori per il rilascio dell’autorizzazione al passaporto, il cui importo è pari a 100,00 € per ogni centro aziendale da effettuarsi tramite:

- PagoPA attraverso il portale pagamenti di Regione Lombardia nella sezione “FITOSANITARIO Tariffa autorizzazione passaporto” al link:

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/

  • All'apertura della pagina scrivere nella casella cerca Ente "regione lombardia" alla comparsa del logo cliccarci su.
  • Scorrere la pagina fino a FITOSANITARIO - tariffa autorizzazione passaporto

 

- bonifico bancario a: Regione Lombardia - l'Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO, l’IBAN per il versamento: IT03 N030 6909 7901 0000 0300 095.

Nella causale di versamento dovrà essere indicato: M1 - capitolo 15050 - Diritto una tantum autorizzazione passaporto-P.IVA

  1. aver superato un test per la verifica dei requisiti sulle conoscenze in materia fitosanitaria.

L’operatore autorizzato che intende rilasciare un passaporto delle piante deve:

  • identificare e controllare i punti del suo processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena;
  • conservare per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti;
  • garantire una formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione dei controlli finalizzati al rilascio del passaporto delle piante;
  • garantire la tracciabilità e la registrazione dei dati relativi al passaporto delle piante:
  1. nominativo dell'Operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione;
  2. nominativo dell'Operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita;
  3. informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante.

I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti a un esame scrupoloso, dal quale sia risultato che soddisfano le condizioni previste dalla normativa. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti e deve essere effettuato dall'operatore autorizzato.

Il Servizio Fitosanitario Regionale effettua ispezioni almeno una volta l'anno e, se del caso, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati dei requisiti previsti dalla normativa. Qualora il Servizio Fitosanitario Regionale accerti che non sussistono le condizioni per il rilascio del passaporto delle piante da parte dell’operatore professionale autorizzato adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza. Tali misure possono includere la revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati.

Un operatore autorizzato che ha ricevuto un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale possono rilasciare un nuovo passaporto delle piante per l'unità di vendita in questione, per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente per tale unità di vendita.

Se un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è diviso in due o più nuove unità di vendita, l'operatore autorizzato responsabile di tali nuove unità di vendita oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale rilasciano un passaporto delle piante per ogni nuova unità di vendita risultante dalla divisione.

Tali passaporti delle piante sostituiscono il passaporto delle piante rilasciato per l'unità di vendita iniziale.

Dopo aver sostituito un passaporto delle piante l'operatore autorizzato interessato conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni.

L'Operatore professionale che ha sotto il proprio controllo un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, lo rimuove da tale unità di vendita, qualora venga a conoscenza della mancanza dei requisiti previsti dalla normativa.

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione del 13 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

Modelli di passaporto delle piante

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