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certificazione e Normativa sul materiale di moltiplicazione

ll settore della certificazione è attualmente suddiviso in aree, in funzione delle normative comunitarie di riferimento, nello specifico le direttive riguardano i materiali di moltiplicazione della vite, delle piante ornamentali, delle piante da frutto e delle piantine ortive, eccetto le sementi.
Per tutte e quattro le aree si tratta di norme specifiche che si aggiungono alle cosiddette norme fitosanitarie obbligatorie, che costituiscono un pre-requisito per la produzione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione.

In questa sezione verranno pubblicate le normative e la modulistica di riferimento

Informazioni e contatti

Consulta la sezione “Come contattarci

Decrelo Legislativo n. 151 del 19 maggio 2000  Attuazione della Direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

Decreto. del 9 agosto 2000 Recepimento delle Direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del Decreto Legislativo 151 del 19 maggio 2000.

I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati solamente dopo essere state sottoposti ad una ispezione ufficiale che abbia accertato l’identità varietale e clonale, nonché l’assenza o la minima presenza di organismi nocivi che compromettono l’utilizzo ottimale dei materiali di moltiplicazione.

Fino all’adozione di tutti i provvedimenti attuativi previsti da suddetto decreto (da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto) continuano però a trovare applicazione le disposizioni previgenti (Art. 38 D.Lgs. 16). 

I Servizi Fitosanitari Regionali hanno la competenza della "certificazione" dei materiali di moltiplicazione delle categorie "certificato" e "standard", che costituiscono la quasi totalità della produzione e sono le categorie commercializzate al pubblico; mentre al Servizio Fitosanitario Centrale compete la certificazione dei materiali di moltiplicazione delle categorie "iniziale" e "base" che costituiscono l'inizio della filiera vivaistica.

Denunce annuali

I vivaisti che intendono moltiplicare i materiali di moltiplicazione della vite, oltre all’iscrizione al RUOP presso il Servizio Fitosanitario Regionale nel cui territorio è situata la sede legale dell'operatore professionale, devono presentare allo stesso Servizio Fitosanitario Regionale in cui ricadono i campi di prelievo e produzione una denuncia annuale di produzione al fine di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione.

I materiali di moltiplicazione della vite possono infatti essere commercializzati solamente dopo essere state sottoposti ad una ispezione ufficiale che abbia accertato l'identità varietale e clonale, nonché l'assenza o la minima presenza di organismi nocivi che compromettono l'utilizzo ottimale dei materiali di moltiplicazione.

Le ditte sono tenute al pagamento delle tariffe fissate per il controllo ufficiale e la certificazione.

Presentazione-denuncia

Dal 2021, per la presentazione della denuncia annuale di produzione, è obbligatorio utilizzare la nuova piattaforma Vivai Vite (https://vivaivite.regione.fvg.it/vivaivite/ ).

Il sistema gestirà tutto il procedimento amministrativo, dall’acquisizione della denuncia, ai controlli, fino al rilascio dell’autorizzazione (subordinatamente al pagamento della tariffa).

L’accesso avverrà solo con autenticazione a mezzo SPID.

Tutti i vivaisti, dovranno quindi munirsi di SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. SPID è gratuito, e lo sarà sempre.

All’indirizzo https://www.spid.gov.it/ è possibile trovare informazioni sul servizio e sulla modalità di attivazione. 

Ogni vivaista ritroverà già inseriti tutti i propri campi di piante madre presenti nella passata annata vivaistica e dovrà, inserire oltre ad eventuali nuovi campi dati relativi alle marze prelevate da ogni campo, le cessioni e le barbatelle impiantate.

La denuncia di produzione per i materiali in campo è unica e deve essere presentata dal 1 al 30 giugno con possibilità di rettifiche successive.

Per i materiali in vaso possono essere presentate più denunce di produzione per stagione, le denunce dei vasetti possono essere presentate dal 1° aprile

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 2 Febbraio 2021, n° 16, Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Decreto 31 marzo 2022, n. 148827, recante le modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16

Decreto 5 giugno 2020 - Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Con decreto n. 0489323 del 30 settembre 2021, "Modalità di presentazione delle domande per la conservazione, produzione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto" sono state definiti i requisiti e la modulistica per la presentazione delle domande.

Gli operatori interessati in possesso dei requisiti previsti dal decreto devono possono presentare domanda al servizio fitosanitario, entro il 30 aprile utilizzando i facsimili allegati al decreto, inviando la documentazione debitamente compilata e firmata a mezzo posta certificata all’indirizzo: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it

Normativa di riferimento

Decreto 05 maggio 2023 Nota tecnica – Procedure dei controlli per la certificazione delle piante e dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi per l’anno 2023.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18. Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Decreto 1 settembre 2022 Modifica degli allegati IV e VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e ortive

Decreto 1 settembre 2022 Modifica degli allegati V e VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e ortive

Decreto 5 giugno 2020 Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 93/61/CEE della Commissione, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

Decreto legislativo. n. 124 del 7 luglio 2011  Attuazione della Direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi (decreto abrogato ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3 e dell’articolo 10)