Quando un organismo nocivo da quarantena non rilevante per l’Unione è presente nel territorio dell’Unione, ma non nel territorio di uno Stato membro o in una parte di esso, la Commissione, su richiesta dello Stato membro, può riconoscere tale territorio o parte dello stesso come zona protetta (art. 32 Regolamento (UE) 2016/2031). Contestualmente a ciò, detto organismo nocivo viene definito per quell’area «organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette».
Pertanto, è definita zona protetta quella parte del territorio dell’Unione in cui non è presente uno specifico organismo nocivo. All’interno di una zona protetta non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di quel determinato organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.
La Commissione, mediante un atto di esecuzione, elabora un elenco di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette; l'elenco può essere modificato o sostituito all’occorrenza (Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 e Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1787).
Per quanto riguarda nello specifico il territorio lombardo, il batterio Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco batterico, è classificato come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. Sulla base delle attività di sorveglianza condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale, la delimitazione delle zone protette in Lombardia viene costantemente aggiornata in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente.
Per l’aggiornamento della delimitazione delle zone protette per l’organismo nocivo Erwinia amylovora in Lombardia consulta il D.d.u.o. 14 luglio 2023, n. 10813; per visualizzare la cartografia di dettaglio visita il Geoportale di Regione Lombardia.
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