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Condizioni per la movimentazione di piante soggette a vincoli fitosanitari

In questa pagina vengono riportate le aree soggette a particolari vincoli fitosanitari per determinati organismi nocivi e le procedure che devono essere rispettate dagli operatori professionali per la movimentazione delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti regolamentati.

 

Informazioni e contatti

Consulta la sezione “Come contattarci

Sintomi Erwinia

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/759 della Commissione del 7 maggio 2021 modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le Zone Protette (ZP) per Erwinia amylovora e stabilisce l’obbligo di emissione di un passaporto delle piante conforme per le ZP.

Le specie vegetali interessate dal passaporto ZP per Erwinia amylovora sono: Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobtrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus, Sorbus.

 

Elenco delle zone protette dell’Unione:

a) Estonia;

b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L’Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)];

c) Francia (Corsica);

d) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e della Brianza), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò, nella provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano, nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina, nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova, e i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];

e) Lettonia;

f) Finlandia;

g) Irlanda (esclusa la città di Galway);

h) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas);

i) Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana e Žužemberk, e le località di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica);

j) Slovacchia (esclusa la contea di Dunajská Streda, e le città di Hronovce e Hronské Kľačany nella contea di Levice, Dvory nad Žitavou nella contea di Nové Zámky, Málinec nella contea di Poltár, Valice, Jesenské e Rimavská Sobota nella contea di Rimavská Sobota, Hrhov nella contea di Rožňava, Veľké Ripňany nella contea di Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín nella contea di Trebišov).»;

Se gli operatori professionali che hanno i campi di produzione all’interno di una ZP devono movimentare piante ospiti di Erwinia amylovora, anche se destinate al consumatore finale, devono emettere un passaporto delle piante “ZP ERWIAM”.

Per poter emettere il passaporto ZP ERWIAM gli operatori professionali devono:

  • essere registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP);
  • essere autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ad emettere il passaporto ZP ERWIAM.

Gli operatori professionali i cui campi di produzione sono fuori dalla zona protetta non possono emettere il passaporto ZP e non possono cedere piante ospiti di Erwinia amylovora agli operatori professionali all’interno della zona protetta.

Tutti i siti di produzione degli operatori professionali iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ricadenti all’interno dell’area delimitata devono essere controllati almeno una volta l’anno nel periodo opportuno per accertare la presenza di Popillia japonica e per verificare la corretta applicazione delle disposizioni previste dal D.M. 22 gennaio 2018 “Misure d’emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana”.

Il periodo opportuno è tra giugno-agosto per gli adulti, tra luglio-aprile per le larve. 

Per consultare la scheda informativa cliccare qui.

Condizione per la movimentazione di piante dall’area delimitata verso aree indenni ai sensi del D.d.u.o. 4 settembre 2020, n. 10233 "Aggiornamento dell’area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Lombardia":

a) Movimentazione delle piante da un vivaio ricadente in zona infestata verso la zona cuscinetto o una zona indenne: le piante originarie da vivai ricadenti in zona infestata possono essere movimentate verso la zona cuscinetto o verso una zona indenne se:

1. sono state prodotte in un vivaio iscritto al RUOP;

2. sono scortate dal passaporto delle piante;

3. sono state sottoposte ad almeno un’ispezione ufficiale da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, eseguita nel periodo opportuno per impedire la diffusione di Popillia japonica e a condizione che:

a) siano a radice nuda, oppure

b) siano state coltivate sotto protezione fisica totale, oppure

c) se coltivate in vaso di diametro > 30 cm, la superficie dei vasi sia stata coperta con reti antinsetto con maglie di larghezza inferiore a 3 mm o con materiale pacciamante e i vasi sono stati mantenuti isolati dal terreno;

d) se coltivate in vaso di diametro < o = a 30 cm: sono state coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale privo di terra, i vasi sono tenuti isolati dal suolo e il substrato è stato trattato con geoinsetticidi granulari (es.: clorpirifos: Direx 7,5, Dursban granulare, Teflutrin force). (I prodotti indicati non sono registrati su Popillia japonica);

e) se coltivate in pieno campo: la superficie del terreno attorno alle piante per una larghezza pari a una volta e mezza quella del pane di terra è stata protette con materiale pacciamante o con rete antinsetto con maglia di larghezza inferiore a 3 mm e la restante superficie è stata tenuta libera da erbe infestanti mediante lavorazione meccanica del suolo o mediante diserbo;

4. sono stati effettuati trattamenti insetticidi contro gli adulti durante il periodo di volo, qualora venga riscontrata la presenza. I trattamenti contro gli adulti devono essere effettuati nei 7 gg precedenti la movimentazione delle piante e devono essere effettuati oltre che sulle piante anche lungo la fascia perimetrale del sito di produzione con prodotti abbattenti quali ad esempio: carbaryl, malatione, permetrina, deltametrina, etc.;

5. sono stati registrati i trattamenti eseguiti.

Le piante coltivate in vaso o in pieno campo nei vivai che non rispettano le prescrizioni sopra indicate (assenza di protezione fisica totale o di adeguata pacciamatura della superficie del suolo per impedire la ovideposizione degli adulti) non possono essere movimentate con pane di terra dalla zona infestata verso la zona cuscinetto o verso aree indenni per tutto il periodo di volo degli adulti.

La movimentazione sarà consentita solo a seguito controllo ufficiale del servizio fitosanitario, con esito favorevole, eseguito a partire dal mese settembre, mediante carotaggi al terreno o il controllo del substrato nei vasi di coltivazione per rilevare la presenza di larve di Popillia japonica, con le modalità operative definite nell’allegato I al D.M. 22 gennaio 2018.

Se nel corso dei carotaggi al terreno o del controllo dei vasi (substrato di coltivazione) si rilevi la presenza di larve di Popillia japonica la movimentazione delle piante potrà avvenire solamente all’interno della zona infestata.

 

b) Movimentazione di piante da un vivaio in zona cuscinetto verso una zona indenne: le piante originarie da vivai ricadenti in zona cuscinetto possono essere movimentate verso una zona indenne se:

1. sono state prodotte in un vivaio iscritto al RUOP;

2. sono scortate dal passaporto delle piante;

3. sono state sottoposte ad almeno un’ispezione ufficiale da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, eseguita nel periodo opportuno per impedire la diffusione di Popillia japonica e a condizione che:

a. sono a radice nuda, oppure

b. sono state coltivate sotto protezione fisica totale, oppure

c. sono pacciamate, oppure

c.i. sono state effettuate da parte del vivaista almeno 2 ispezioni visive durante il periodo di volo degli adulti, con un intervallo di tempo di almeno 30 gg. per verificare l’assenza di Popillia japonica. Le ispezioni devono essere condotte sia nel sito di produzione e sia sulle piante spontanee esterne al sito di produzione per un raggio di almeno 10 m;

c.ii. è stato effettuato da parte del vivaista almeno un carotaggio al terreno con esito favorevole (assenza di larve di Popillia japonica) alla fine del volo degli adulti a partire dal mese di settembre, con le modalità indicate nell’allegato I del D.M. 22 gennaio 2018;

c.iii. è stato effettuato almeno un controllo ufficiale dal servizio fitosanitario, con esito favorevole, eseguito a partire dal mese settembre, mediante carotaggi al terreno o il controllo del substrato nei vasi di coltivazione per rilevare la presenza di larve di Popillia japonica, con le modalità operative definite nell’allegato I al D.M. 22 gennaio 2018;

4. sono stati effettuati trattamenti insetticidi contro gli adulti durante il periodo di volo, qualora venga riscontrata la presenza e data immediata segnalazione al servizio fitosanitario;

5. sono state registrate tutte le operazioni eseguite.

Se nel corso dei carotaggi al terreno o del controllo dei vasi (substrato di coltivazione) si rilevi la presenza di larve di Popillia japonica la movimentazione delle piante potrà avvenire solamente all’interno della zona infestata.

Trattamenti: tutti i prodotti utilizzati devono riportare in etichetta l’autorizzazione per l’utilizzo su Popillia japonica e deve essere conservata in azienda la fattura d’acquisto. Ogni trattamento deve essere registrato sul registro dei trattamenti.

 

c) Movimentazione di tappeti erbosi al di fuori dell’area “delimitata” durante il periodo di volo di Popillia japonica (Decreto 6 agosto 2018, n. 11648 "Procedura per l’autorizzazione della movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dall’area delimitata durante il periodo di volo di Popillia japonica")

Le aziende vivaistiche con campi di produzione all’interno dell’area delimitata per Popillia japonica possono movimentare rotoli di tappeti erbosi al di fuori dell’area delimitata solo nel caso di rispetto delle procedure A o B di seguito riportate.

PROCEDURA A

Pre-requisito:

‐ Individuazione delle superfici la cui produzione sarà destinata alla vendita al di fuori dell’area delimitata durante la stagione del volo e sua comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

‐ Avvenuto trattamento delle superfici di produzione destinata alla vendita al di fuori dell’area delimitata mediante l’impiego di prodotti contenenti antagonisti biologici (Metarrhizium anisopliae oppure Metarrhizium anisopliae + Bauveria bassiana oppure Heterorhabditis bacteriophora).

‐ I trattamenti di cui al punto precedente sono stati eseguiti antecedentemente al periodo di volo considerato a settembre-ottobre e aprile-maggio garantendo il collocamento del prodotto ad una profondità di 1-2 cm. 

Misure fitosanitarie specifiche:

‐ Lavaggio della zolla prima della movimentazione al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione.

PROCEDURA B

Pre-requisito:

‐ Individuazione delle superfici la cui produzione sarà destinata alla vendita al di fuori dell’area delimitata durante la stagione del volo e sua comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

‐ Avvenuto trattamento delle superfici di produzione destinata alla vendita al di fuori dell’area delimitata mediante l’impiego di prodotti contenenti antagonisti biologici (Metarrhizium anisopliae oppure Metarrhizium anisopliae + Bauveria bassiana oppure Heterorhabditis bacteriophora).

‐ I trattamenti di cui al punto precedente sono stati eseguiti antecedentemente al periodo di volo considerato a settembre-ottobre e aprile-maggio garantendo il collocamento del prodotto ad una profondità di 1-2 cm. 

Misure fitosanitarie specifiche:

- Obbligo di trattamenti su tutta la superficie di produzione destinata alla vendita al di fuori dell’area delimitata mediante impiego di prodotti adulticidi con effetto abbattenti per contatto/ingestione. Il SFR comunica alle aziende l’inizio del periodo di volo, l’andamento dello stesso e la fine del periodo di volo:

I. frequenza dei trattamenti settimanale nei periodi di bassa intensità di volo dell’insetto, 

II. frequenza dei trattamenti ogni tre giorni nel periodo di massima intensità di volo.

- Obbligo di almeno 2 trattamenti mirati per la lotta alle larve su tutta la superficie di produzione destinata alla vendita al di fuori dell’area “delimitata”. I trattamenti devono essere eseguiti a fine giugno e a fine luglio mediante applicazione di insetticida idoneo per l’impiego al terreno

- Per maggiori garanzie d’efficacia e prevenzione il trattamento insetticida dovrà essere eseguito previa bucatura del terreno (es. Vertidrain) alla profondità di almeno 3-4 cm in modo da facilitare il collocamento dell’insetticida al di sotto dello strato di terreno (5-10 mm circa) che verrà raccolto con la zollatura.

- Ai trattamenti insetticidi dovranno far seguito immediate irrigazioni in modo da accelerare la veicolazione del prodotto e consentire una migliore uniformità di distribuzione nello strato di terreno interessato dalla raccolta della zolla e da quello immediatamente sottostante. 

Tutte le azioni sopra descritte dovranno essere registrate nel rispetto dell’art. 8 comma 5 del D.M. 22 gennaio 2018.

La vendita delle zolle di tappeto erboso al di fuori dell’area delimitata, andrà notificata al servizio fitosanitario mediante comunicazione alla seguente casella di posta elettronica certificata fitosanitario@pec.regione.lombardia.it, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi. 

Ogni singola comunicazione di vendita di rotoli di tappeto erboso, durante il periodo di volo, deve essere autorizzata di volta in volta da parte del servizio fitosanitario.

Prima della vendita il Servizio Fitosanitario Regionale effettuerà una visita ispettiva volta ad escludere la presenza di uova e di larve mediante il campionamento di porzioni di tappeto erboso prelevati ad una profondità di 3 cm.

Il numero dei campioni da prelevare è definito nell’Allegato 1 del D.M. 22 gennaio 2018. 

Non verranno prese in considerazioni comunicazioni per la raccolta di lotti inferiori a 500 mq di superficie. Tale lotto può poi essere diviso in sotto-lotti e movimentato verso più destinatari. In tal caso le varie aliquote devono essere conservate sotto protezione fisica totale al fine di evitare possibili re infestazioni;

Per protezione fisica totale può intendersi, oltre al ricovero dei rotoli in una struttura chiusa, la posa in campo sul tappeto erboso di una rete antinsetto di maglia adeguata a impedire l’accesso e l’ovideposizione di Popillia japonica.

Nel caso in cui la protezione fisica totale è realizzata con il posizionamento della rete antinsetto e vengono tagliati sotto-lotti, la rimozione della rete riguarda esclusivamente la superficie interessata dal sotto lotto.

L’autorizzazione alla movimentazione avverrà da parte del Servizio Fitosanitario Regionale a seguito della verifica della corretta applicazione della procedura A o B e al risultato negativo della visita ispettiva.